Al via il countdown: il 16 marzo l’obbligo di assicurarsi per le strutture e i sanitari sarà definitivo!

Al via il countdown: il 16 marzo l’obbligo di assicurarsi per le strutture e i sanitari sarà definitivo!

Cristina Lombardo

Avvocato, Milano

La Legge Gelli-Bianco del 2017 ha introdotto l’obbligo assicurativo per sanitari e strutture sanitarie, per garantire risarcimenti ai pazienti e tutela patrimoniale ai professionisti. Il decreto attuativo è arrivato dopo sette anni

Come già abbiamo avuto modo di analizzare nei precedenti articoli sul tema, nell’ambito della riforma del contenzioso sanitario introdotta dalla Legge Gelli-Bianco nel 2017, il Legislatore ha previsto anche uno specifico intervento di natura assicurativa.

Consapevole del fatto che non possa esistere il “rischio zero”, nemmeno ricorrendo ad un sistema efficiente e virtuoso di prevenzione degli eventi avversi, il Legislatore ha infatti scelto di prevedere un “paracadute” in caso di errore e di conseguente danno al paziente, che garantisca, da un lato, la certezza dei risarcimenti e, dall’altro lato, che tuteli il patrimonio dei sanitari, facendoli così operare con maggiore serenità.

Per questo, oltre ad intervenire sulla responsabilità penale, civile e amministrativa dei sanitari, ha introdotto un obbligo assicurativo a carico di tutti gli esercenti la professione sanitaria e di tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie pubbliche e private.

In particolare, la definizione dei requisiti minimi delle coperture assicurative è stata demandata ad uno specifico decreto attuativo, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco e dunque entro il 31 di luglio dello stesso anno. In realtà, si sono dovuti attendere ben 7 anni, prima che tale regolamento vedesse la luce.

Il D.M. n. 232/2023 è stato infatti pubblicato in G.U. il 1° marzo del 2024, entrando quindi in vigore il 16 marzo 2024. Tuttavia, per la concreta operatività di tale obbligo si è dovuto attendere ancora due anni.

L’art. 18 del suddetto decreto ha previsto un termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del D.M. 232/2023, per l’adeguamento da parte degli assicuratori di tutti i contratti di assicurazione conformemente ai requisiti minimi previsti dal Titolo II dello stesso decreto. Per le polizze pluriennali aggiudicate nell'ambito di bandi pubblici, se non liberamente rinegoziabili tra le parti in corso di vigenza, l’adeguamento è invece stato posticipato alla scadenza naturale del contratto, ma comunque non oltre 24 mesi dall'entrata in vigore decreto.

Da quanto emerge pertanto dal testo della norma, la riforma proposta dalla Legge Gelli-Bianco in ambito assicurativo avrà definitivo compimento il 16 marzo del 2026.

A quella data, l’obbligo di assicurarsi per i sanitari e per le struttura pubbliche e private sarà vigente e perentorio e i contratti di assicurazione dovranno quindi essere allineati ai requisiti minimi di adeguatezza previsti dal regolamento.

Dal 16 marzo 2024, il mancato ottemperamento dell’obbligo assicurativo da parte dei sanitari liberi professionisti costituirà anche illecito disciplinare e potrà pertanto essere oggetto di specifica sanzione (si veda, per un approfondimento sul tema, il precedente articolo "Cosa rischia il libero professionista che non sottoscrive la polizza per la responsabilita’ civile verso terzi?" https://clinicalpractice.it/blog/post/cosa-rischia-il-libero-professionista-che-non-sottoscrive-la-polizza-la-responsabilita-civile-verso-terzi)

Ma quindi quali dovranno dunque essere le caratteristiche minime delle coperture assicurative dei sanitari?

Cerchiamo di fare maggiore chiarezza.

Per i sanitari c.d. strutturati, ossia i dipendenti o comunque tutti quelli che rispondono a titolo extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Se operano nelle strutture ambulatoriali che non eseguono esami in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati in istituti di ricovero e cura ex D.P.R. 12.01.17, compresi laboratori di analisi, le polizze per la responsabilità civile (c.d. RCT) dovranno prevedere un massimale minimo:

  • di 1 milione di euro per sinistro
  • di 3 milioni di euro per anno (il triplo del massimale minimo per sinistro)
  • di 3 milioni di euro per i sinistri in serie, ossia per i sinistri discendenti dallo stesso evento dannoso (il triplo del massimale minimo per sinistro)

Se operano nelle strutture che non svolgono chirurgia, ortopedia, anestesiologia e parti, comprese strutture sociosanitarie residenziali e semi residenziali, odontoiatriche o ambulatoriali che eseguono esami in ambienti protetti, le polizze per la responsabilità civile (c.d. RCT) dovranno avere un massimale minimo:

  • di 2 milioni di euro per sinistro
  • di 6 milioni di euro per anno (il triplo del massimale minimo per sinistro)
  • di 6 milioni di euro per i sinistri in serie (il triplo del massimale minimo per sinistro)

Se operano nelle strutture che svolgono chirurgia, ortopedia, anestesiologia e parti, le polizze per la responsabilità civile (c.d. RCT) dovranno avere un massimale minimo:

  • di 5 milioni di euro per sinistro
  • di 15 milioni di euro per anno (il triplo del massimale minimo per sinistro)
  • di 15 milioni euro per i sinistri in serie (il triplo del massimale minimo per sinistro)

Per quanto concerne invece i sanitari liberi professionisti che abbiano assunto una obbligazione contrattuale direttamente con il paziente ex art. 1218 c.c., o perché operano nel loro studio privato o perché si sono avvalsi di una struttura pubblica o privata, sulla base di rapporto contrattuale diretto con il paziente.

Se non svolgono chirurgia, ortopedia, anestesiologia o parti, le polizze per la responsabilità civile (c.d. RCT) dovranno prevedere un massimale minimo:

  • di 1 milione di euro per sinistro
  • di 3 milioni di euro per anno
  • di 3 milioni di euro per i sinistri in serie

Se invece svolgono chirurgia, ortopedia, anestesiologia o parti, le polizze per la responsabilità civile (c.d. RCT) dovranno prevedere un massimale minimo:

  • di 2 milione di euro per sinistro
  • di 6 milioni di euro per anno
  • di 6 milioni euro per i sinistri in serie.

Per le polizze di colpa grave ex art. 10 c. 3 della Legge 24/2017, che dovranno sottoscrivere tutti i sanitari che a qualunque titolo operano all0interno delle strutture sanitarie/sociosanitarie, pubbliche o private, il massimale minimo dovrà essere:

  • per sinistro e per anno, pari al triplo della RAL del sanitario, calcolata in relazione all’importo maggiore tra l’anno di inizio della condotta che è stata causa dell’evento e l’anno immediatamente precedente o successivo. Tale limite minimo dovrà essere maggiore per i liberi professionisti che rispondono a titolo contrattuale, non operando il limite quantitativo delle tre volte la RAL nell’ambito della rivalsa prevista dall’art. 9 della Legge Gelli-Bianco.

Come già indicato dall’art. 11 della Legge Gelli-Bianco, tutte le suddette polizze dovranno garantire una retroattività obbligatoria decennale e una postuma decennale, nel caso di cessazione definitiva della professione sanitaria, per qualsiasi motivazione (decesso, pensionamento etc.) nel periodo di vigenza della polizza.

A tutte le polizze si applicherà il regime della c.d. claims made, ossia la copertura opererà per tutte le richieste pervenute all’assicurato, per la prima volta, nel periodo di vigenza della polizza (es. 1° gennaio 2026/31 dicembre 2026), anche se per fatti dannosi commessi nei 10 anni precedenti di retroattività.

Le polizze in questione, per tutto il periodo di vigenza e per il periodo decennale di postuma, non potranno inoltre essere oggetto di recesso, ossia di disdetta, da parte dell’assicuratore, se non nel caso di condotta gravemente colposa dell’assicurato, reiterata dall’esercente la professione sanitaria, accertata con sentenza definitiva e che, in concreto, abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

Le polizze di responsabilità civile verso terzi (RCT) dovranno infine obbligatoriamente prevedere, in caso di responsabilità solidale dell’assicurato, la copertura per intero della responsabilità, salvo il diritto di surroga o regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Lo stesso termine del 16 marzo 2026 varrà anche per le strutture sanitarie che sceglieranno, in alternativa alla copertura assicurativa, di ricorrere in toto o parzialmente alle c.d. “misure analoghe”, ossia al sistema di gestione e finanziamento in proprio dei sinistri. Da questa data, non sarà pertanto più possibile rimanere semplicemente in attesa di un sinistro, senza prevedere e strutturare un sistema di gestione dei sinistri e di accantonamento dei fondi, come disposto dal D.M.232/2023 al Titolo III.

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