Attenzione alla percezione! Potreste non risultare assicurati. Riflessioni a margine della sentenza della cassazione civile n. 29456/2025

Attenzione alla percezione! Potreste non risultare assicurati. Riflessioni a margine della sentenza della cassazione civile n. 29456/2025

Cristina Lombardo

Avvocato, Milano

La polizza professionale sanitaria richiede di dichiarare richieste risarcitorie e fatti noti, determinando eventuali esclusioni o variazioni della copertura assicurativa

Ogni esercente la professione sanitaria che intenda sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in ambito professionale, è tenuto a compilare -preliminarmente- un questionario nel quale, tra gli altri, deve dare atto delle richieste risarcitorie ricevute, che pertanto rimarranno escluse dalla copertura assicurativa in assunzione.

In tale sede, il sanitario è altresì tenuto a comunicare i cosiddetti fatti noti, ossia di tutti quegli eventi, errori o circostanze di cui il contraente è già a conoscenza al momento della sottoscrizione della polizza e che potrebbero condurre ad una futura richiesta risarcitoria, anche se in via remota. In questo caso, la compagnia potrebbe decidere di escludere dalla copertura assicurativa anche tali fatti, o, in alternativa, in costanza di alea, potrà invece integrarli nella copertura, riparametrando però il premio sulla base del potenziale rischio aggravato di sinistro.

In tutti i casi, quindi, un’omessa dichiarazione veritiera, completa e trasparente da parte del contraente comporterà l’inoperatività della polizza assicurativa.

Tale onere di fornire tutte le informazioni relative al rischio da assicurare discende dal principio generale di buona fede sancito dall’articolo 1892 del Codice Civile, che, al comma 1, stabilisce, espressamente, che: «Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave».

La ratio di tale previsione è quella di consentire all’assicuratore, da un lato, di quotare il rischio effettivo correlato alla situazione specifica del sanitario, dall’altro lato, di quantificare correttamente anche il premio, escludendo dal perimetro della copertura tutte quelle circostanze non indennizzabili, in quanto riferite a richieste già formulate, o che la compagnia non ritiene indennizzabili, in quanto caratterizzate da un rischio non gradito. Questo permette di mantenere un rapporto sinistri/premi sostenibile, garantendo -parimenti- la sostenibilità dei potenziali indennizzi a favore di tutti gli assicurati.

Come infatti precisato anche a livello giurisprudenziale, in ossequio a quanto disposto dall’art.1892 del Codice Civile, al momento della sottoscrizione della polizza, il contraente è tenuto ad usare l’uberrima bona fides, dichiarando all’assicuratore tutte le circostanze per poter valutare il grado del rischio e per fissare il relativo premio.

Del resto, l’assicuratore non conosce il rischio che assume, né è tenuto a conoscerlo, non avendo alcun obbligo di indagine.

L’unico in grado di descrivergli il rischio è dunque l’assicurato. L’onere di informazione grava pertanto sull’assicurato, pena la perdita o la riduzione del diritto all’indennizzo nelle ipotesi di reticenza o di inesatta descrizione del rischio o del valore della cosa assicurata. Lo stesso vale anche in caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

Come si desume proprio dall’art. 1892 del Codice Civile, l’assicuratore è pertanto libero “di prestar fede” alle dichiarazioni dell’assicurato “senza ulteriori adempimenti", non avendo alcun “onere di sindacare l’onestà dell'assicurato" o "di indagare su eventuali reticenze dell’assicurato al momento della stipula" (così, Cass. Sez. 3, ord. 6 febbraio 2025, n. 3010).

Per questo, il fatto che, nel contratto, non sia inserito uno “espresso onere di discovery” a carico dell’assicurato, non permetterà di sanare una sua reticenza gravemente colposa. Come già evidenziato, infatti, prima ancora che derivare dal contratto, il suddetto onere informativa deriva dalla legge ed è inderogabile, poiché rivolto a garantire un equilibrio tra premio e rischio “nell’interesse dell'intera massa degli assicurati e non dell’assicuratore”.

Sin qui, dunque, nulla quaestio.

Il problema sorge invece quando, in sede di sottoscrizione della polizza, al contraente venga altresì richiesto di dichiarare se abbia avuto (anche) percezione, oltre che notizia o conoscenza, dell’esistenza di presupposti di una sua responsabilità professionale, anteriori alla stipula della polizza; in tal caso, qualora il contraente ometta, con colpa, di darne atto, la sanzione sarà l’esclusione della garanzia.

Ed è proprio qui che la questione si complica.

L’ampio margine di interpretazione del concetto di percezione ingenera infatti diverse criticità nella gestione dei sinistri.

In merito, può quindi essere utile analizzare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza del 07 novembre 2025,
n. 29456.

Il caso sottoposto al vaglio della Cassazione ha riguardato, appunto, una polizza “on claims made”, in cui era presente una specifica clausola che escludeva l’operatività della garanzia, oltre che per le richieste risarcitorie pervenute prima della stipula della polizza, anche nel caso di omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'Assicurato relativamente al fatto o al comportamento anteriore alla stipula della polizza che potesse avere i presupposti per una responsabilità.

La questione è giunta al vaglio della Suprema Corte poiché, nei primi due gradi di giudizio, la compagnia aveva eccepito l’inoperatività della polizza, in virtù della specifica clausola che indicava tra gli elementi per escludere la copertura (anche) l’omessa percezione del comportamento colposo, anch’essa riconducibile -secondo la compagnia- al principio di buona fede sancito dall’art. 1892 del Codice Civile.

Tale eccezione non era stata tuttavia accolta né in primo grado, né in secondo grado.

In particolare, nel giudizio di appello, i giudici avevano ritenuto che ad escludere l’operatività della polizza - conclusa dal medico tre giorni dopo il decesso del paziente - non potesse valere la previsione di cui all’art. 1892 del Codice Civile, non avendo rintracciato elementi che potessero far ritenere che, al momento della conclusione della polizza, l’assicurato avesse omesso di dichiarare circostanze rilevanti che, se correttamente riferite, avrebbero indotto la Compagnia a non stipulare il contratto ovvero a stipularlo a condizioni diverse.

Secondo l’analisi del caso effettuata dalla Corte d’Appello, la stipula della polizza assicurativa era infatti avvenuta un anno prima dell’inoltro della richiesta di risarcimento al medico e quest’ultimo, alla data di sottoscrizione della polizza, non era neppure a conoscenza delle valutazioni medico-legali espresse nella relazione del collegio di periti nominati dalla Procura della Repubblica nel procedimento penale iniziato nell’anno di sottoscrizione della polizza.

Su queste basi, la polizza è stata pertanto ritenuta pienamente operante.

La compagnia assicurativa ha così proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, lamentando la violazione dell’art. 1892 del Codice Civile.

Sul punto, la Suprema Corte, nel confermare i principi già fissati in precedenza riguardo all’onere di uberrima bona fides incombente ex lege sul contraente, in sede di sottoscrizione della polizza assicurativa, ha però, nel merito, rintracciato un errore nella valutazione attuata dalla Corte d’Appello.

Dall’analisi della clausola in discussione, gli Ermellini hanno infatti rilevato una duplice e alternativa condizione per poter far operare la garanzia, ossia che, alla data di stipula, l’assicurato:

  • non avesse ricevuto richieste risarcitorie;
  • ovvero che non avesse avuto “percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità".

Ai sensi di polizza, dunque, la mera "percezione" dell’assicurato dei presupposti di una sua responsabilità assume un espresso e autonomo rilievo, distinto rispetto alla “conoscenza” di richieste di risarcimento. Proprio per questo, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello avrebbe dovuto apprezzare anche tale aspetto autonomamente, stabilendo se, dalle circostanze di fatto, si potesse effettivamente desumere la sussistenza di una "percezione" dei presupposti di una responsabilità da parte dell’assicurato.

La Cassazione ha posto, in particolar modo, l’attenzione sul fatto che, tra l’inaspettato decesso del paziente e la conclusione del contratto destinato a coprire anche vicende pregresse alla sua stipulazione, fossero trascorsi appena tre giorni.

Secondo i giudici, questo specifico elemento “conferiva carattere particolarmente cogente a quell’obbligo di "uberrima bona fides" rispetto a quella che è poi stata accertata essere una “grave imperizia” del sanitario.

L'omissione di tale verifica da parte dei giudici di secondo grado confermerebbe dunque l’imperfetta applicazione dell’art. 1892 del Codice Civile.

Su queste basi, la Cassazione ha quindi accolto il ricorso della compagnia e cassato la sentenza impugnata, rinviando nuovamente alla Corte d'Appello, in diversa composizione, per la decisione sul merito, fissando il seguente principio di diritto: “l'art. 1892 del Codice Civile è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l'operatività della garanzia in favore dell'assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo "non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie", ovvero che "non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità", deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella”.

Da un punto di vista pratico, l’aver riconosciuto come valida una clausola che inserisce, espressamente, tra le motivazioni per eccepire l’inoperatività della polizza, anche la percezione di responsabilità da parte del contraente, lascia spazio a molte zone grigie a livello interpretativo, con ricadute negative sull’andamento delle trattative soprattutto nella fase stragiudiziale.

Se non vi è infatti dubbio che, in ossequio al principio di correttezza e buona fede contrattuale di cui al citato art. 1892 del Codice Civile, il contraente/assicurato debba dare atto non solo delle richieste risarcitorie già ricevute, ma anche di tutte quelle circostanze di cui abbia avuto conoscenza o notizia riguardo a richieste risarcitorie che potrebbero sopravvenire, un po’ meno scontato appare tale onere se lo si riferisce alla percezione.

La notizia e la conoscenza sono concetti concretamente oggettivabili e più facilmente dimostrabili o confutabili.

Solo a titolo esemplificativo, se il paziente o i congiunti manifestano la loro volontà di contestare l’operato del medico, per effetto magari di una dichiarazione rilasciata alla stampa o, ancora, se il medico lascia traccia, in cartella clinica o nella corrispondenza con il paziente, della sua consapevolezza dell’errore e del conseguente danno cagionato al paziente, in caso di contenzioso, si potrà sostenere, per entrambe le ipotesi, che il contraente ne avesse avuto, rispettivamente, notizia e conoscenza. Nel caso in cui non emergano invece circostanze di fatto che lascino desumere una notizia o conoscenza da parte del medico di tali presupposti, difficilmente si potrà sostenere una sua reticenza e quindi l’inoperatività della polizza.

Questa discriminazione è molto meno agevole nel caso della percezione. Per comprendere il senso di quello che si vuole qui intendere, è sufficiente leggere la definizione che il dizionario fornisce a tale termine.

Quando si parla di percezione ci si muove infatti nel campo dell’interpretazione, della presa di coscienza e della lettura soggettiva della realtà esterna, sulla base di processi intuivi, psichici e intellettivi individuali di per sé variabili, su cui influisce anche una conoscenza più o meno solida delle dinamiche e delle ricadute di carattere giuridico.

Tutti questi aspetti, a parere di chi scrive, lasciano aperti non pochi interrogativi sulla validità effettiva di una clausola contrattuale come quella sino ad ora esaminata.

E quindi, nonostante le determinazioni della Cassazione, siamo davvero certi che una clausola di questo tipo possa realmente considerarsi una declinazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale?

Siamo altrettanto certi che una previsione di questo tipo garantisca il rispetto della buona fede imposta, a livello generale, nella formazione e nella esecuzione dei contratti, anche a carico della compagnia, questa volta, nei confronti dell’assicurato?

Non si corre invece il rischio che una siffatta previsione rappresenti un espediente, seppur fine, per escludere (pretestuosamente) l’indennizzabilità di (molti) sinistri?

Ricordiamo che nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte, l’eccezione di omessa percezione sollevata dalla compagnia si fonda proprio sui (tre) giorni intercorsi tra il decesso del paziente e la sottoscrizione della polizza; la Corte d’Appello è stata chiamata a riesaminare il caso proprio sulla base di tale dato temporale.

Se è pur vero che una circostanza di questo tipo debba essere indagata, in quanto potrebbe lasciar suppore ad una reticenza (finanche dolosa) del medico, è altrettanto vero, però, che se si seguisse, in astratto, il ragionamento della Cassazione, allora ogni decesso del paziente, soprattutto se avvenuto in prossimità del rinnovo di polizza, dovesse essere letto come presupposto di una responsabilità, dovrebbe o comunque potrebbe essere letto come presupposto di responsabilità e questo consentirebbe quindi, ogni volta, alla compagnia assicurativa di sollevare l’eccezione di inoperatività per omessa percezione.

Tuttavia, come sappiamo, non ogni decesso del paziente corrisponde (fortunatamente) ad un errore del medico; nell’ambito peraltro del contenzioso sanitario, molte vertenze risultano temerarie e dunque manifestamente infondate. Per questo, non è sempre facile percepire “tempestivamente” quali saranno gli sviluppi di una determinata vicenda clinica.

Naturalmente, l’eccezione di inoperatività sulla base dell’omessa percezione non dovrà e non potrà essere accolta automaticamente. In caso di giudizio, il giudice dovrà sempre e comunque tener conto del contesto specifico, traendo elementi utili al suo convincimento, attraverso una ricostruzione dei fatti occorsi anteriormente alla sottoscrizione della polizza. A prescindere peraltro dalle clausole contrattuali, il giudice è, in ogni caso, tenuto a valutare il comportamento dell’assicurato e a sanzionarlo con l’annullamento del contratto, qualora sia accertata una sua reticenza gravemente colposa o dolosa. Come già chiarito, infatti, l’obbligo di buona fede e correttezza informativa a carico di quest’ultimo è inderogabilmente previsto dall’art. 1892 del Codice Civile.

In questa sede, non è dunque in discussione il fatto che la compagnia debba essere tutelata dalle conseguenze di una inadeguata o reticente informazione da parte dell’assicurato. Con il presente approfondimento, come detto, ci si è voluti solo soffermare sulle difficoltà che si incontrano, nella pratica quotidiana, quando la formulazione delle clausole contrattuali risulta poco chiara, quando cioè la compagnia scelga (appositamente) di lasciare ampio margine di interpretazione alla clausola.

Se infatti questi dubbi interpretativi, quantomeno su carta, consentono alla compagnia di sostenere, fino in giudizio, l’inoperatività della polizza, nel tentativo di ridurre quanto più possibile il numero dei sinistri indennizzati, in concreto, tali dubbi non fanno altro che ostacolare e ritardare i tempi di risoluzione delle vertenze, incidendo notevolmente anche sull’aumento dei costi assicurativi, contribuendo così anche ad irrigidire i rapporti tra le compagnie e gli assicurati, a discapito di entrambe le parti.

Probabilmente, quindi, valutare la formulazione delle condizioni di polizza anche attraverso questa prospettiva, consentirebbe di mitigare molte delle criticità sistemiche e gestionali che ci si trova purtroppo ormai di frequente a gestire quando si assume l’incarico di difendere un sanitario.

Lascia un commento