Dopo due no, lo scorso 26 novembre, la Corte Costituzionale ha scelto di ribaltare la posizione assunta con l’Ordinanza n. 177 del 7.11.2024 e con la Sentenza n. 182 del 28.09.2023.
Come già analizzato in un precedente articolo, infatti, nelle due pronunce del 2023 e del 2024, la Consulta aveva negato la possibilità per il medico “strutturato”, imputato in un processo penale, di citare la propria compagnia assicurativa, in qualità di responsabile civile, dichiarando così la piena legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude tale facoltà all’imputato.
Nei casi trattati dalle due sentenze, era stata denunciata la violazione degli articoli 3, primo comma, e 24 della Costituzione ed era quindi stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato, anche nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
Il citato art. 83 c.p.p. dispone infatti che il responsabile civile (in questo caso, la compagnia assicurativa) possa essere citato nel processo penale solo dalla parte civile (ossia dal danneggiato) o, nel caso previsto dall'art. 77, comma 4, cod. proc. Penale dal pubblico ministero. Non prevede invece che possa essere citato dall’imputato.
Questo significa, in concreto, che se la parte civile decide di non citare il responsabile civile nel processo penale, l’imputato si vedrà negata la possibilità di chiamare la propria compagnia assicurativa in garanzia, come potrebbe invece fare in sede civile.
Nelle pronunce del 2023 e del 2024, la Consulta aveva escluso che il medico strutturato imputato potesse citare la propria compagnia per responsabilità civile verso terzi (c.d. RCT), in quanto, «diversamente dal medico che operi quale libero professionista (art. 10, comma 2, della L. n. 24 del 2017) - il medico cosiddetto "strutturato" non è affatto obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente arrecati nell'esercizio della professione, essendo i relativi rischi coperti dall'assicurazione, o analoga misura, imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all'art. 7, comma 3, della L. n. 24 del 2017); l'obbligo assicurativo posto a carico dei medici strutturati dall'art. 10, comma 3, della L. n. 24 del 2017, richiamato dal rimettente, ha invece un diverso oggetto: tali professionisti devono, infatti, stipulare una polizza di assicurazione per colpa grave che garantisca l'efficacia della successiva azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria che abbia (già) soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi, secondo quanto previsto dall'art. 9 della medesima legge (sentenza n. 182 del 2023). Come già rilevato in un precedente articolo, le conclusioni a cui era giunta della Consulta avevano destato, in chi scrive, non poche perplessità.
Non si condividevano infatti le argomentazioni utilizzate dalla Consulta per supportare le due decisioni: in particolare, l’aver escluso che vi fosse un obbligo assicurativo anche a carico degli strutturati. Il fatto che l’adempimento concreto di tale precetto fosse stato demandato alla struttura presso la quale il sanitario opera (assicurazione per conto altrui, ex art. 1891 c.c.), non ne escludeva l’obbligatorietà.
Questo si poneva, peraltro, in netto contrasto con la ratio della Legge Gelli-Bianco, che prevede di “alleggerire” la posizione degli strutturati e, correlativamente, di “appesantire” la posizione delle strutture e dei liberi professionisti, posto che, solo questi ultimi possono disporre delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, traendo un vantaggio da questa facoltà, dovendosi quindi farsi carico anche di eventuali svantaggi (principio del Cuius commoda, eius et incommoda).
Una scelta di questo tipo aveva quindi comportato che, in caso di mancata citazione della compagnia ad opera della parte civile, qualora la compagnia non avesse adempiuto, spontaneamente, al versamento della provvisionale liquidata dal giudice penale, il medico strutturato avrebbe dovuto provvedere al relativo pagamento con il proprio patrimonio personale, venendosi così a creare un disequilibrio tra la posizione del medico libero professionista e quella dello strutturato.
Ebbene, a distanza di un anno, la Corte Costituzionale ha rianalizzato la questione, giungendo alla conclusione auspicata.
Con la sentenza n. 170 del 26.11.2025, al fine di non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento tra medici “strutturati” e medici liberi professionisti, la Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli Bianco) l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta del medico imputato.
Discostandosi dalle precedenti determinazioni, questa volta, la Corte Costituzionale ha riconosciuto un obbligo assicurativo ex lege per la responsabilità civile del medico “strutturato” verso il paziente, a prescindere dal soggetto su cui detto obbligo grava. Sul punto, la Consulta richiama proprio l’ipotesi prevista dall’art. 1891 c.c. di assicurazione per conto altrui, in cui la struttura assume il ruolo di contraente, mentre il medico assume la veste di assicurato, abilitato, come tale, a far valere i diritti derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 1891, secondo comma, cod. civ., ivi compreso quello di manleva dalle pretese della parte civile.
Viene inoltre evidenziato come l’assicurazione della responsabilità civile del medico verso il paziente, oltre ad essere obbligatoria ex lege, assolve altresì ad una funzione plurima di garanzia, tutelando, contemporaneamente;
- il medico-assicurato, che verrà così manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l’assicuratore qualora le abbia già soddisfatte;
- i pazienti-danneggiati dall’attività medica, garantendo loro il ristoro dei danni subiti, sino a concorrenza del massimale di polizza.
La Corte sembra quindi in questo caso aver sposato la ratio della Legge Gelli-Bianco.
La Consulta ha infatti riconosciuto come la scelta del Legislatore di traslare i costi della copertura assicurativa della responsabilità civile degli “strutturati” sulla struttura sanitaria in cui questi operano derivi dalla necessità di garantire un più sereno esercizio dell’attività del personale medico, vista anche la necessità di contrastare le dinamiche della medicina difensiva, alla luce degli intrinseci e ineliminabili margini di rischio e della crescente esposizione a richieste risarcitorie da parte dei pazienti.
Da qui, la presa di coscienza che una decisione diversa rischierebbe di frustrare l’obiettivo della norma qualora il medico assoggettato ad azione risarcitoria in sede penale potesse far valere il diritto alla manleva da parte dell’assicuratore solo “a valle” della propria condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato.
Da questo momento in poi, anche il medico “strutturato”, contro il quale sia esercitata un’azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, potrà dunque citare l’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come responsabile civile.
Questa facoltà resta naturalmente confermata per il medico libero professionista imputato.
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