Il 28 marzo del 2023, a distanza di 6 anni dall’entrata in vigore della Legge n. 24/2017 c.d. Legge Gelli-Bianco, è stata costituita, in seno al Ministero della Giustizia, la Commissione per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica.
Tale commissione, composta da prestigiosi componenti del mondo legale e medico, presieduta dal Magistrato, Dott. Adelchi D’Ippolito, si propone di esplorare l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale in tema di responsabilità sanitaria colposa, per discuterne i limiti e le criticità, in prospettiva di un successivo e ponderato intervento di riforma anche normativa.
Dopo una approfondita riflessione sull’attuale quadro di riferimento, a novembre dello scorso anno, la Commissione in esame ha depositato una proposta, che mira quindi a suggerire alcune modifiche e integrazioni alla Legge Gelli-Bianco, in un’ottica di equilibrio tra la «tutela dei diritti dell'assistito e il riconoscimento dei giusti presupposti della responsabilità dell'esercente l'attività sanitaria anche in ragione dei corretti indirizzi di diagnosi e cura da seguire nel caso concreto; senza ignorare le particolari condizioni in cui i sanitari si trovino ad operare, definendo l'area dei comportamenti da loro effettivamente esigibili».
In questa sede, cerchiamo pertanto di sintetizzare le principali novità introdotte dalla proposta in esame in ambito penale, di natura sostanziale e di natura procedurale.
Nuova formulazione dell’art. 590 sexies c.p., al fine di eliminare alcuni passaggi dell’attuale testo in vigore, che hanno generato dubbi interpretativi e attuativi
L’art. 590 sexies c.p. è stato introdotto nel 2017 dalla Legge Gelli-Bianco e regola la Responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria, prevedendo una esimente alla punibilità del sanitario, quand’anche risulti accertato un errore del sanitario, riconducile a imperizia non grave, che abbia causato lesioni personali o addirittura il decesso del paziente, qualora il sanitario dimostri di essersi attenuto alle linee guida o, in mancanza, alle buone pratiche clinico assistenziali, pubblicate sul sito del SNLG e adeguate alla specificità del caso concreto.
Secondo la Commissione il riferimento fatto dall’articolo in esame alle linee guida risulta insufficiente.
Le linee guida sono infatti strumenti di per sé difficili da costruire, da aggiornare e richiedono procedure molto costose e vi è quindi il rischio di una loro rapida obsolescenza. A rendere ancor più difficile l’attuazione della norma, tra l’altro, la scelta del Legislatore di restringere il campo di applicazione dell’esonero del sanitario alle linee guida c.d. bollinate, ossia a quelle pubblicate sul sito del SNLG ed emanate dalle società scientifiche o dalle associazioni tecnico scientifiche accreditate presso l’ISS.
Per queste ragioni, al fine di rispettare la migliore scelta dell'esercente l'attività sanitaria nell'interesse dell'assistito, in ossequio alle continue evoluzioni migliorative della scienza ed esperienza, la Commissione ha quindi proposto di inserire, in aggiunta alla linee guida e alla buone pratiche clinico assistenziali, un riferimento ulteriore (anche) alle "altre scelte diagnostiche e terapeutiche", ossia ai possibili indirizzi di diagnosi e cura adeguati alle specificità del caso concreto, in relazione altresì alla realtà dinamica della singola struttura sanitaria del singolo intervento del professionista.
È stata inoltre proposta l’eliminazione del riferimento alla sola colpa per 'imperizia' contenuto nella disposizione vigente ed è quindi stata estesa l’applicazione dell’esimente alla punibilità del sanitario, anche ai casi (non gravi) di imprudenza e negligenza. In quest’ottica, il sanitario risponderebbe solo per colpa grave, qualora dimostri di aver adoperato scelte diagnostiche e terapeutiche adeguate al caso concreto.
Inserimento di un nuovo articolo, l’art. 590 septies c.p., per definire meglio e in maniera autonoma i presupposti e i parametri per la valutazione della c.d. colpa grave.
Oltre alla modifica dell’articolo vigente, è stato previsto l’inserimento di un nuovo articolo del Codice penale, l'articolo 590 septies, che definisce il perimetro e la rilevanza dell’errore del sanitario ai fini dell’applicazione o meno della pena.
Tale articolo opera quindi, nel caso di mancata o inadeguata osservanza degli indirizzi di diagnosi e cura, ossia nel caso in cui si configuri effettivamente l'elemento oggettivo del reato, stabilendo i limiti della responsabilità del sanitario dal punto di vista soggettivo-psicologico ossia della 'colpa'.
Nel perimetro delle predette violazioni, la Commissione propone che l'esercente l'attività sanitaria, nelle situazioni di speciale difficoltà, risponda solo delle violazioni commesse per 'colpa grave', da intendersi come 'colpa per errore grave'. Questo perché, nel caso di attività di speciale difficoltà, l'errore non-grave risulterebbe 'scusabile', poiché a una maggiore difficoltà dell'attività corrisponde a una maggiore scusabilità dell'errore.
In questo senso, la formula della “colpa grave” utilizzata dalla Commissione non definisce solo il 'grado' della colpa, bensì anche la 'soglia di rilevanza' dell'errore che, solo se valicata, costituisce in colpa l'esercente l'attività sanitaria. La 'colpa' risulta perciò integrata solo in caso di gravità dell'errore.
Oltre a queste modifiche sostanziali, si è pensato di introdurre anche delle modifiche a livello procedurale.
Nuovo art. 411 bis del codice di procedura penale
A livello procedurale, la Commissione ha formulato un nuovo articolo da inserire nel codice di procedura penale, l’art. 411 bis, con l’intento di evitare accuse temerarie nei confronti dei sanitari da parte dei pazienti, ai soli fini di lucro, preservando -nel contempo- la tutela della persona offesa in tutti i suoi diritti, tra cui il diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel pieno rispetto del contraddittorio.
Lo scopo della norma è dunque quello di accelerare le pronunce liberatorie, promuovendo archiviazioni rapide in caso di denunce o querele pretestuose per reati insussistenti in ambito sanitario.
Molte delle denunce e delle querele proposte contro i sanitari sono infatti infondate o comunque mosse da intenti meramente risarcitori. Questo però, oltre ad appesantire l'attività giudiziaria, in sede penale, ingenera tensione nei sanitari indagati, con ricadute negative anche sui pazienti proprio in ragione della ridotta serenità con cui il sanitario esercita la propria attività. È facile pensare a quali ricadute possa avere un avviso di garanzia, magari per omicidio colposo, sull’operato quotidiano di un medico, soprattutto se i tempi di risposta degli organi giudiziari sono estremamente lunghi.
Per questi motivi, nel progetto dell’articolo in esame, vengono proposti meccanismi di filtro nella selezione delle denunce o querele 'manifestamente infondate', che permettano una archiviazione celere, mantenendo comunque salvo il pieno contraddittorio.
A tal fine, ricollegandosi a quanto previsto dagli artt. 590 sexies e 590 septies c.p. sopra richiamati, nel valutare la fondatezza delle denunce e delle querele, il Pubblico Ministero dovrà tener conto "della cartella clinica e di altra documentazione sanitaria che dimostri la conformità dell'attività contestata agli indirizzi di diagnosi e cura adeguati alle specificità del caso concreto", provvedendo alla richiesta di archiviazione nel caso di denunce o querele prive di fondamento.
A corollario, la Commissione propone anche l’applicazione di una sanzione civilistica, in sede di eventuale archiviazione, a carico del denunciante o querelante per la c.d. notizia di reato temeraria, definita sulla base di presupposti rigorosi che escludono quindi un'arbitraria compressione delle facoltà di denuncia e querela da parte della persona offesa, a cui viene comunque garantita la facoltà di opporre reclamo.
Integrazione dell'art. 221 c.p.p e nuovo art. 73 bis delle norme di attuazione – in tema di periti e consulenti
Da ultimo, sempre nel solco di mirare ad un corretto accertamento della responsabilità penale in ambito sanitario, la Commissione si è poi concentrata sulla disciplina delle perizie e delle consulenze tecniche, che, come noto, ricoprono un ruolo decisivo nel definire l'eventuale responsabilità penale del sanitario e che, tuttavia, molto spesso implicano problemi di (in)competenza tecnico-scientifica degli esperti, di conflitti di interesse, di nomine che non garantiscono un'adeguata rotazione, di ritardi, spesso amplissimi, nella consegna degli elaborati, di periti e consulenti, con dilazioni intollerabili a danno della ragionevole durata dei procedimenti.
Ad ognuno di questi problemi l'articolato della Commissione cerca di dare risposte efficaci.
Per quanto concerne la competenza tecnico-scientifica, il progetto prevede un'integrazione dell'art. 221 c.p.p., al fine di garantire un “impegno formale da parte del perito circa la correttezza nella sua preliminare attestazione delle caratteristiche del caso concreto, con conseguente attestazione di propri titoli ed esperienza professionali adeguati ad offrire una risposta precisa ai quesiti proposti dal giudice”.
Per garantire la correttezza della risposta degli esperti, viene infine proposto anche un nuovo art. 73 bis delle norme di attuazione, che prevede non solo il principio di collegialità dell'elaborato peritale, ma che definisce in modo dettagliato e rigoroso i requisiti richiesti per garantire la professionalità degli esperti, prevedendo appositi requisiti per le specialità chirurgiche.
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