Il medico imputato può coinvolgere l’assicurazione nel processo penale? La Corte Costituzionale dice no

Il medico imputato può coinvolgere l’assicurazione nel processo penale? La Corte Costituzionale dice no

Cristina Lombardo

Avvocato Milano

La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 177 del 7 novembre 2024 e la sentenza n. 182 del 28 settembre 2023, ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, il quale esclude la possibilità per un medico strutturato imputato in un processo penale di citare la propria compagnia assicurativa come responsabile civile

In due recenti pronunce, la Consulta ha negato la possibilità per il medico strutturato, imputato in un processo penale, di citare la propria compagnia assicurativa, in qualità di responsabile civile, dichiarando così la legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude tale facoltà all’imputato (Corte Costituzionale, Ord. n. 177 del 7.11.2024 e Sent. n. 182 del 28.09.2023)

In entrambi i casi, i giudici di merito avevano infatti denunciato la violazione degli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato, anche nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco).

Il citato art. 83 c.p.p. prevede che il responsabile civile (in questo caso, la compagnia assicurativa) possa essere citato nel processo penale solo dalla parte civile (ossia dal danneggiato) o, nel caso previsto dall'art. 77, comma 4, cod. proc. pen., dal pubblico ministero. Non prevede invece che possa essere citato dall’imputato.

Questo, in concreto, comporta che se il danneggiato (rectius paziente) si costituisce parte civile nel processo penale, ma non cita il responsabile civile, l’imputato si vedrà negata la possibilità di chiamare la propria compagnia assicurativa in garanzia, come potrebbe invece fare in sede civile.

Sul punto, la Corte Costituzionale si era già espressa in passato, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo in esame, nella parte in cui esclude -appunto- la citazione del responsabile civile da parte dell’imputato, nel caso di assicurazione obbligatoria per la RCA (L. 24 dicembre 1969, n. 990) e di assicurazione obbligatoria per l’attività venatoria (ex art. 12, comma 8, della L. 11 febbraio 1992, n. 157) (Cost., sent. 112/1998 e sent. n. 159/2022).

Nel caso di specie, la Corte Costituzionale ha invece dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, ritenendo dunque legittimo il citato articolo per i medici strutturati.

In realtà, nel caso analizzato dalla Consulta, l’imputato aveva richiesto di citare la compagnia che assicura la colpa grave e che garantisce, dunque, l’efficacia dell’azione di rivalsa ex art. 9 della Legge Gelli-Bianco.

Tuttavia, in obiter dictum, la Consulta ha comunque escluso che il medico strutturato, imputato, potesse citare la propria compagnia per responsabilità civile verso terzi (c.d. RCT), in quanto, diversamente dal medico che operi quale libero professionista (art. 10, comma 2, della L. n. 24 del 2017), il medico cosiddetto "strutturato" non è affatto obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente arrecati nell'esercizio della professione, essendo i relativi rischi coperti dall'assicurazione, o analoga misura, imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all'art. 7, comma 3, della L. n. 24 del 2017).
L'obbligo assicurativo posto a carico dei medici "strutturati" dall'art. 10, comma 3, della L. n. 24 del 2017, richiamato dal rimettente, ha invece un diverso oggetto: tali professionisti devono, infatti, stipulare una polizza di assicurazione per colpa grave che garantisca l'efficacia della successiva azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria che abbia (già) soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi, secondo quanto previsto dall'art. 9 della medesima legge (sentenza n. 182 del 2023)».

La Consulta, ha inoltre proseguito, rilevando, come «l’art. 12 della L. n. 24 del 2017 consente, sì, al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore, ma ciò solo quando si tratti dell'impresa che assicura la struttura sanitaria o il medico libero professionista: non, invece, nei confronti dell'assicuratore del medico "strutturato", per l'ovvia ragione che la polizza che quest'ultimo è obbligato a stipulare copre debiti del medico legati ad azioni, quali quelle di rivalsa, "che si collocano "a valle" dell'esperimento (vittorioso) dell'azione risarcitoria da parte del danneggiato" (ancora, sentenza n. 182 del 2023)».

Da un punto di vista pratico, questa decisione ha delle ripercussioni di non poco conto sul medico imputato.

Nel caso, infatti, in cui la parte civile non citi la compagnia del medico strutturato, quest’ultimo ben potrà essere condannato a pagare una provvisionale in sede penale, senza che questa condanna venga “traslata” sulla propria compagnia assicurativa, come avverrebbe, invece, in sede civile e come avverrebbe (così si desume dal tenore delle sentenze in esame), per il medico libero professionista che, ai sensi del comma 2 dell’art. 10, detiene un espresso obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi.

Questo fa sì che nel caso in cui lo strutturato non sia in grado di corrispondere tale somma e la compagnia non adempia, spontaneamente, al relativo pagamento, la parte civile potrà procedere esecutivamente nei confronti del patrimonio mobiliare o immobiliare del medico.

Al riguardo, va sottolineata qualche perplessità in merito alle argomentazioni utilizzate dalla Consulta per confermare la legittimità dell’art. 83 c.p.p.

Se è vero infatti che, in concreto, l’obbligo assicurativo per i medici strutturati è stato posto a carico della struttura presso la quale il sanitario opera, è altresì vero che tale obbligo riguarda –comunque- la copertura della responsività civile verso terzi dello strutturato che, infatti, nei rapporti con la compagnia, ricopre il ruolo di “assicurato”, mentre la struttura risulta essere solo la “contraente” e dunque non titolare dell'interesse esposto al rischio.
Si tratta, nella specie, di assicurazione per conto altrui, ex art. 1891 c.c.

D’altro canto, la ratio degli interventi introdotti con la Legge Gelli-Bianco è proprio quella di “alleggerire” la posizione degli strutturati e, correlativamente, di “appesantire” la posizione delle strutture e dei liberi professionisti, che possono disporre delle risorse finanziarie, strumentali e di personale e che, traendo un vantaggio da questa facoltà, si dovranno altresì far carico anche di eventuali svantaggi secondo il principio del Cuius commoda, eius et incommoda.

Da qui, la scelta di inquadrare la responsabilità degli strutturati nell’alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., invertendo così l’onere della prova a carico del paziente e dimezzando la prescrizione a 5 anni.

Da qui, anche la scelta di impedire al paziente di agire direttamente nei confronti della compagnia dello strutturato, proprio per scongiurare un suo coinvolgimento nel giudizio civile.

Su queste basi, la decisione della Consulta sembra dunque porsi in antitesi con la ratio della Legge 24/2017, atteso che, come detto, con questa decisione, ad essere maggiormente esposto, in sede penale, è proprio lo strutturato che il Legislatore ha invece scelto di tutelare maggiormente.

A livello pratico, per ovviare a tale criticità, alcune compagnie assicurative hanno previsto, tra le garanzie della polizza per colpa grave (ex art. 10 c.3 L. 24/2017), anche una specifica copertura per la provvisionale penale in favore degli strutturati, fornendo, forse, una soluzione concreta per ovviare alla effettiva disparità tra strutturato e libero professionista.

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